Art. 9.

      1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e nelle more della individuazione delle aree ai sensi dell'articolo 1, i privati interessati alla realizzazione di impianti eolici possono segnalare al Ministero delle infrastrutture le aree che presentano i requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 al fine di ottenere, entro due mesi dalla data di presentazione della relativa documentazione, un assenso preventivo che li abilita a usufruire dei regimi edificatori speciali previsti dagli articoli 4 e 5, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 6 e 7.